Asacom: Il supporto scolastico all’autonomia e alla comunicazione

ASACOM

Gli alunni con disabilità, per una reale inclusione scolastica, possono necessitare di forme diverse di supporto e di assistenza all’educazione.

Il Ministero della Pubblica Istruzione – già con propria Nota del 30 novembre 2001, prot. n. 3390 – ha distinto tre livelli di assistenza: quello didattico, riservato agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno; quello educativo, svolto dagli assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992; infine, quello materiale e igienico, affidato ai collaboratori scolastici in forza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Sostegno didattico
Circa il ruolo e le funzioni dei docenti specializzati per le attività di sostegno didattico non ci sono dubbi: questo spetta a docenti dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, che prima provvede a specializzarli direttamente o tramite convenzioni con enti privati. Oggi questa funzione di specializzazione è esclusivamente riservata al Ministero dell’Università in base all’articolo 14 della Legge 104/1992.

Assistenza nella comunicazione e assistenza per l’autonomia
Queste funzioni sono previste dalla legge 104/1992, articolo 13, comma 3.

L’assistenza per l’autonomia consiste nell’aiutare – per tutto o parte dell’orario scolastico – alunni con difficoltà all’uso delle mani o alunni minorati della vista nel prendere appunti, consultare il vocabolario durante le traduzioni, nell’attivazione e l’uso di computer eccetera. Ma tale forma di assistenza può riguardare anche, ad esempio, alunni paraplegici, tetraplegici o afasici, che necessitano quindi di una continua assistenza per gli atti più elementari che esulano dalla didattica.

L’assistenza nella comunicazione consiste invece nel facilitare la comunicazione ad alunni con difficoltà di esprimersi. Il pensiero va subito agli alunni audiolesi che non sono stati protesizzati da piccoli – i cosiddetti sordi “segnanti” – che necessitano di un interprete della LIS (Lingua Italiana dei Segni).

Ma un assistente alla comunicazione giova pure ad alunni sordi “oralisti”, cioè quei sordi, anche profondi, che, grazie ad una protesizzazione precoce, alla logopedia, all’apprendimento della lettura labiale e, nei casi più gravi, all’impianto cocleare, possono comunicare da soli, purché facilitati da una persona che scandisca bene il movimento delle labbra e li aiuti a prendere appunti.

Da qualche anno, inoltre, l’integrazione si è estesa finalmente anche ad alunni con autismo e con cerebrolesioni. Questi ultimi, per comunicare, necessitano di interventi educativi precoci, come il metodo ABA (Applied Behavior Analysis – “Analisi Applicata del Comportamento”), la comunicazione alternativa aumentativa e, in alcuni casi, pure la “comunicazione facilitata” o la “comunicazione aumentativa”. Queste funzioni vanno svolte da assistenti educatori con una preparazione professionale specifica.

Queste figure debbono essere fornite, secondo quanto stabilito dall’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/1998, dai Comuni per la scuola dell’infanzia (asilo), primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie inferiori) e dalle Province per la scuola secondaria di secondo grado (medie superiori).

Quanto agli alunni ciechi e sordi, in base alla legge 18 marzo 19993, n.67 (art.5) tale assistenza è fornita nelle scuole di ogni ordine e grado dalle Province, a meno che le singole leggi regionali dispongano diversamente.

Sull’attribuzione di questa forma di assistenza alle Province per gli alunni delle scuole superiori – diversi dai ciechi e dai sordi – alcuni TAR hanno già pronunciato sentenze nel senso indicato dal testo e, sino a quando qualche Provincia non solleverà ricorso alla Corte Costituzionale (con esito positivo) circa il citato articolo 139 del Decreto Legislativo 112/1998, questa rimane la norma di riferimento.

Tanto più che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – con la Sentenza n. 2361 del 20 maggio 2008 – ha ribadito l’obbligo delle Province di garantire il «supporto organizzativo» agli alunni con disabilità frequentanti la scuola superiore.

Va detto che dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico è ancora in via di definizione

Come rendere esigibile il diritto
Le famiglie devono chiedere e poi accertarsi che nella certificazione o individuazione di handicap, di cui al DPCM 185/2006 o nella diagnosi funzionale e nel PEI di cui all’articolo 12, comma 5 della Legge 104/1992, sia chiaramente espressa la necessità di assistenza (per l’autonomia o la comunicazione e/o l’assistenza igienica per l’alunno nel rispetto del suo genere maschile o femminile).

La famiglia deve quindi accertarsi che entro fine maggio dell’anno scolastico precedente quello di frequenza il Dirigente scolastico abbia inoltrato le richieste rispettivamente agli Enti Locali o all’Ufficio Scolastico Regionale, qualora, in quest’ultimo caso, non abbia collaboratori scolastici dei due sessi o essi non siano sufficienti per numero o invalidità a svolgere le funzioni assistenziali igieniche, previste dal CCNL nazionale.

Bisogna inoltre accertarsi che all’inizio dell’anno scolastico – vale a dire nel mese di settembre – il personale richiesto sia già presente nella scuola. In caso negativo, si deve invitare formalmente il Dirigente scolastico a provvedere ad un sollecito, preannunciando, nei casi più gravi, denunce per omissione di atti di ufficio (in caso di inerzia precedente o attuale del Dirigente scolastico).

In caso poi di ulteriore inerzia, bisogna rivolgersi dapprima al Difensore civico comunale o, in mancanza, a quello provinciale o regionale, denunciando il caso e la violazione della normativa prodottasi.

E ancora, ci si può rivolgere alle Associazioni presenti sul territorio perché protestino a loro volta col Dirigente scolastico o con l’Ente Locale o l’Ufficio Scolastico inadempiente.

Infine, ci si può rivolgere a un avvocato perché agisca davanti al Tribunale Civile, per ottenere, anche in via di urgenza, l’assegnazione del personale necessario.

Le ormai numerose esperienze di questi anni hanno sempre dato esito favorevole alle persone con disabilità e senza attendere tempi lunghi.

La famiglia, come ultima ipotesi, può sporgere anche denuncia penale. Quest’ultimo percorso, però, non può essere un rimedio di immediata soluzione del problema, poiché il Magistrato dovrà dapprima accertare l’eventuale esistenza del reato e solo dopo potrà concedere il risarcimento del danno subito; ma in questi casi talora possono passare anche anni e, se si riesce a far condannare la violazione delle norme, non si ottiene subito ciò che serve, cioè l’assistenza.

Vedi anche:

L’assistenza igienica e materiale per gli alunni con disabilità

I riferimenti
Legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (in particolare gli articoli 13 e 14).

Legge 18 marzo 1993, n. 67 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.” (in particolare articolo 5 su competenze provinciali)

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» (in particolare gli articoli 135-139).

Legge 3 maggio 1999, n. 124: «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico».

Legge 10 marzo 2000, n. 62: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione».

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione 30 novembre 2001, prot. n. 3390: «Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap».

Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org

Si ringrazia per la collaborazione l’avvocato Salvatore Nocera.

 

Tratto interamente da Haldylex.org utilizzato a scopo divulgativo per gli addetti ai lavori e per i corsisti ASACOM dell’Esfo.

 

Esfo sta svolgendo Corsi di alta formazione per personale assistente all’autonomia e comunicazione per disabili presso le sedi di Messina, Barcellona e Sant’Agata di Militello. Altri pronti a partire per i primi di ottobre.

Tipologia per diplomati   e   tipologia per laureati

      

 

 

 

Via alle domande ATA, pubblicato il bando.

 Il Miur ha pubblicato il decreto  per la terza fascia sulle graduatorie del personale ATA. Come era già noto, le domande si potranno presentare dal 30 settembre al 30 ottobre 2017.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate nel periodo già annunciato, brevi manu, con raccomandata a/r oppure con posta certificata. Solo per la scelta delle scuole, sarà possibile utilizzare la modalità on-line, con indicazioni che saranno anche queste comunicate successivamente.
L’aggiornamento riguarda i profili professionali di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi.

Intanto possiamo dire che i modelli da presentare saranno 2, ovvero il modello D1 va presentato da chi si iscrive in graduatoria per la prima volta, e il modello D2 che invece va presentato dagli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio, sia in caso di conferma (quindi se non si devono aggiornare titoli e servizio) sia in caso di aggiornamento (se sono stati conseguiti nuovi titoli e/o si è svolto servizio).

TITOLI DI STUDIO

Vengono confermati i requisiti per quanto riguarda i titoli di studio per accedere ai profili professionali:
A) – Assistente Amministrativo: Diploma di maturità.

B) – Assistente Tecnico: Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
C) – Cuoco: Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
D) – Infermiere: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido
E) – Guardarobiere: Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F) – Addetto alle aziende agrarie: – Diploma di qualifica professionale di:
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.
G) – Collaboratore Scolastico: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diplo a di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di ma urità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilas iati o riconosciuti dalle Regioni.

IL DECRETO MIUR (CLICCA QUI)

LA CIRCOLARE INDICAZIONI III FASCIA ATA (CLICCA QUI)

 

Il nostro centro di formazione è accreditato per il rilascio delle certificazioni utili ad acquisire maggiore punteggio ed avere più possibilità in graduatoria.